
Assonime si esprime così
L’art. 24 del D.L. 34/2020, “D.L. Rilancio”, ha stabilito che il saldo IRAP 2019, così come il primo acconto 2020, non è dovuto per le imprese con ricavi inferiori a 250 milioni di euro; esclusi anche intermediari finanziari, società di partecipazioni, imprese assicuratrici e pubbliche amministrazioni.
A tal proposito, Assonime, si è espressa sottolineando che, per le società che hanno approvato il bilancio alla data di pubblicazione del DL 34/20, il conto economico 2020 rileverà una sopravvenienza; per le imprese che, invece, usufruiscono dei maggiori termini (180 gg), il bilancio può non presentare il costo ed il debito corrispondente.
Rimane fermo il fatto che gli amministratori sono tenuti a darne coerente informativa in nota integrativa, soprattutto se gli effetti sono rilevanti.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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