
L’OIC 16 si esprime in tal senso
L’OIC 16 (Immobilizzazioni Materiali) non consente una riduzione temporanea degli ammortamenti; pertanto non è concessa una riduzione proporzionale degli stessi per il periodo del loro non funzionamento, o del loro rallentamento, a causa del “lockdown”.
L’unica analisi per determinare una riduzione dell’incidenza degli ammortamenti in bilancio sarebbe quella di rivedere la vita utile del bene, e di conseguenza l’ammortamento, dimostrando che il periodo di inattività del cespite ha incrementato la possibilità di utilizzo del bene. La contrazione del fatturato non è una motivazione della revisione della vita utile dei beni.
La modifica della vita utile del bene rientra tra i cambiamenti di stima previsti dall’OIC 16 par.68, in questo caso la modifica delle percentuali di ammortamento deve incidere sugli effetti dei bilanci futuri ma non su quelli passati.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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