
Riflessione dal punto di vista contabile
Da diverse settimane stiamo sentendo parlare di “Cessione dei crediti d’imposta”, in particolare del superbonus 110% ma bisogna ricordare che non è il solo.
Proprio in materia è necessario porre attenzione su come tali crediti hanno rilevanza dal punto di vista contabile, un’attenzione che va posta sia per i cessionari che, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, per i cedenti. Nel caso di cedente-impresa, in capo al quale matura il credito d’imposta, la soluzione più coerente, sarebbe quella di rilevare il credito d’imposta con la scrittura «Crediti tributari (Stato patrimoniale, voce CII.5-bis) a Imposte (Conto Economico, voce 20). Nel momento in cui avverrà la cessione, che avverrà ad un valore inferiore, si chiuderà il credito con l’incasso, rilevando anche una sopravvenienza passiva nella voce B.14 del conto economico.
Per il cessionario, che iscrive il credito per il quale paga un prezzo beneficiando di uno sconto, che costituisce una sopravvenienza attiva (tassata) da iscrivere nella voce A.5 del conto economico, il credito “acquistato”, diventa a tutti gli effetti un credito tributario, utilizzabile in compensazione. Per cui il credito perde la natura di credito verso il cliente e assume la natura di credito verso l’erario, che si iscrive in bilancio quando sussiste “titolo” allo stesso (Oic 15, paragrafo 30).
In ogni caso, cedente e cessionario, ma in particolare quest’ultimo in presenza di importi rilevanti, devono illustrare gli effetti della cessione nell’informativa della nota integrativa.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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