
Contrordine compagni!
Contrariamente a quanto pubblicato nei mesi scorsi, l’art. 58 del D.l. 104/2020 del mese di agosto ha consentito di derogare alle disposizioni dell’art. 2426 co. 2 c.c. riguardante le immobilizzazioni materiali ed immateriali. La norma prevede dunque la facoltà di non contabilizzare gli ammortamenti, fino al 100%, per l’esercizio 2020, mantenendo in bilancio il valore dei beni materiali ed immateriali come risulta dall’ultimo bilancio approvato (2019), slittando di un anno il piano di ammortamento originario. La stessa norma, qualora venga adottata questa facoltà, prevede l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non rilevata in bilancio.
In questa circostanza, fondamentale diventa l’informativa in nota integrativa, la quale oltre a dare conto dell’utilizzo della deroga, dovrà evidenziare l’importo delle quote di ammortamento non contabilizzate ed i relativi effetti economici e patrimoniali.
A livello fiscale debutta una norma che prevede la deducibilità in sede di dichiarazione (ai fini Ires ed Irap) delle quote di ammortamento a prescindere dall’imputazione a conto economico, portando quindi ad iscrivere in bilancio imposte differite passive.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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