
Il controllo delle rimanenze di magazzino rappresenta una delle aree più rilevanti dell’attività di revisione, perché incide direttamente sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale dell’impresa. I principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità richiedono che le rimanenze siano iscritte al minore tra costo e valore di realizzo, mentre i principi di revisione impongono al revisore di ottenere evidenze sufficienti e appropriate in merito alla loro esistenza, completezza e corretta valutazione.
La partecipazione del revisore all’inventario fisico consente di verificare l’effettiva esistenza delle rimanenze e di osservare le procedure adottate dall’azienda, valutandone l’affidabilità anche attraverso test a campione e riconciliazioni con le risultanze contabili. L’attenzione diventa ancora più elevata nei casi in cui l’impresa non sia obbligata alla contabilità di magazzino e non disponga di un sistema strutturato di carichi e scarichi: in queste situazioni, il controllo fisico assume un ruolo imprescindibile sia per l’azienda sia per il revisore, soprattutto in sede di chiusura di bilancio, in assenza di scritture ausiliarie in grado di ricostruire puntualmente la situazione al 31 dicembre.
Il lavoro del revisore riguarda inoltre lo stato delle rimanenze, i rischi di obsolescenza e la corretta classificazione, elementi che incidono direttamente sulla valutazione. Infine, il metodo di valorizzazione adottato deve essere descritto in modo chiaro e coerente nella Nota integrativa, poiché la trasparenza dell’informativa costituisce parte integrante dell’attendibilità del bilancio.
In caso di primo anno di incarico ed in assoluto primo anno di revisione per l’azienda e in contemporanea l’assenza della contabilità di magazzino obbligatoria, il revisore difficilmente potrà ricostruire a posteriori il controllo all’inizio dell’esercizio oggetto di primo anno d’incarico sul valore del magazzino iniziale e per questo motivo in caso di valori significativi dovrà prevedere nella propria relazione un rilievo su tale posta di bilancio.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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