
Il principio contabile OIC29 definisce le modalità di correzione degli errori contabili al momento della redazione del bilancio. Fondamentale la distinzione tra ERRORE RILEVANTE ed ERRORE NON RILEVANTE, che non ha un criterio di distinzione definito, ma lascia spazio al redattore del bilancio. Per gli errori non rilevanti viene quindi riconosciuta, a determinate condizioni, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione. Per gli errori rilevanti resta invece ferma la necessità di presentare le relative dichiarazioni integrative. Il revisore, per verificare la corretta applicazione dell’OIC29, può confrontare l’individuazione della tipologia di errore con il parametro della significatività ed eventualmente effettuare un “richiamo di informativa” nella propria relazione qualora sia stata fatta correttamente la correzione di un ERRORE RILEVANTE. Fondamentale condividere il tutto col commercialista in quanto è da controllare anche l’impatto sul modello dichiarativo della correzione dell’errore contabile effettuata. Su tale aspetto, il revisore è tenuto alla massima attenzione soprattutto durante il primo anno di incarico, sia esso il primo anno di revisione in assoluto oppure un subentro di un revisore precedente.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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