
La valutazione delle rimanenze di magazzino è uno degli aspetti più delicati nella redazione del bilancio. Per materie prime, merci e materie sussidiarie e di consumo, il principio contabile OIC 13 ed il Codice Civile prevedono l’iscrizione al costo di acquisto, determinato secondo criteri quali FIFO, LIFO o Costo Medio Ponderato. Nei casi in cui l’impresa non sia tenuta alla contabilità obbligatoria di magazzino e non disponga di un sistema strutturato di carichi e scarichi, il criterio più facilmente ricostruibile e verificabile è il FIFO, in quanto coerente con la naturale rotazione dei beni e con l’inventario fisico di fine esercizio.
Più complessa è la valutazione dei semilavorati e dei prodotti finiti, che devono essere iscritti al costo di produzione. In assenza di distinte base analitiche, tale costo viene determinato partendo dai costi di produzione riclassificati nel bilancio, imputando ai semilavorati e ai prodotti finiti i costi direttamente riferibili alla produzione, come materie prime e manodopera diretta, e una quota ragionevole dei costi indiretti di produzione, quali ammortamenti degli impianti, energia, manutenzioni e altri costi di fabbrica. Devono invece essere esclusi i costi amministrativi, commerciali e finanziari, e l’attribuzione avviene attraverso criteri percentuali coerenti e applicati in modo costante nel tempo.
In ogni caso, la valutazione delle rimanenze deve tener conto di eventuali fenomeni di obsolescenza, poiché i principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità richiedono l’iscrizione al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile dal mercato. Per il revisore, la corretta considerazione dell’obsolescenza e la chiara descrizione dei criteri adottati in Nota integrativa sono elementi essenziali per garantire l’attendibilità dei valori iscritti in bilancio.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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