
Nel sistema delineato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il revisore non svolge funzioni di vigilanza proprie del Collegio Sindacale e non dispone di poteri sostitutivi rispetto agli amministratori. Il suo ruolo consiste nell’individuare, durante lo svolgimento delle procedure di revisione e attraverso le informazioni raccolte da terzi o dall’impresa, i segnali di possibile squilibrio economico o finanziario rilevanti ai sensi dell’art. 25‑octies CCII, come ritardi significativi nei pagamenti, esposizioni verso Erario o INPS superiori alle soglie normative, tensioni sulla liquidità o contenziosi emersi dalle circolarizzazioni ai consulenti aziendali.
Quando il revisore viene a conoscenza di un segnale rilevante, la normativa prevede che debba procedere con una segnalazione scritta, tracciabile e motivata indirizzata all’organo amministrativo entro 60 giorni dalla conoscenza del fatto. La comunicazione deve descrivere in modo chiaro e circostanziato le evidenze riscontrate e richiamare gli amministratori a una valutazione tempestiva della situazione, documentando contestualmente le attività svolte. La segnalazione non costituisce un giudizio sulla crisi, ma un obbligo informativo che attiva il processo interno previsto dal CCII e che consente agli amministratori di assumere consapevolmente le decisioni di loro competenza.
A differenza dei sindaci, il revisore non può imporre risposte, non può adottare misure in luogo degli amministratori, non può convocare organi sociali né intervenire direttamente nella gestione. La sua responsabilità è limitata all’adempimento diligente dei propri obblighi professionali: individuare i segnali, segnalare nei termini previsti e conservare le evidenze della segnalazione. Il legislatore ha infatti previsto che, qualora il revisore rispetti tali obblighi, la sua responsabilità in caso di successivo aggravamento della situazione finanziaria dell’impresa risulti limitata, poiché non gli è attribuito alcun potere di intervento operativo o correttivo.
L’unico potere formale che il revisore possiede — e che rappresenta il naturale completamento dei propri doveri informativi — è quello di emettere una relazione di revisione coerente con le evidenze raccolte, qualora le incertezze o le criticità rilevate non trovino adeguata risposta da parte dell’organo amministrativo.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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