
Per le PMI, la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria segue il metodo patrimoniale, in coerenza con i principi contabili OIC applicabili ai soggetti che non adottano gli IFRS. Questo significa che il bene in leasing non viene iscritto tra le immobilizzazioni, ma i canoni vengono rilevati per competenza tra i costi per godimento di beni di terzi, alla voce B8) del Conto economico.
Dal punto di vista del revisore, le verifiche si concentrano su alcuni elementi ricorrenti.
Il primo riguarda la corretta imputazione per competenza dei canoni. Il canone periodico corrisposto al locatore incorpora due componenti — quota capitale e quota interessi — e la sua ripartizione temporale deve essere coerente con il piano contrattuale. Se i canoni contabilizzati eccedono quelli di competenza dell’esercizio, dovrà essere iscrittoun risconto attivo; se invece risultano inferiori, sarà necessario rilevare un rateo passivo. La presenza o l’assenza di queste poste — e la loro congruità rispetto al contratto — è uno degli elementi centrali della verifica.
Il secondo aspetto riguarda il trattamento del maxicanone iniziale, che non è interamente di competenza dell’esercizio in cui viene corrisposto e deve essere ripartito lungo la durata contrattuale attraverso l’apposito risconto.
Infine, in caso di riscatto del bene a conclusione del contratto, il revisore verifica che il cespite venga correttamente iscritto tra le immobilizzazioni materiali al prezzo di riscatto e che venga avviato il relativo piano di ammortamento.
Nelle PMI, dove i contratti di leasing sono spesso numerosi e non sempre gestiti con sistemi strutturati, questa area può concentrare rischi di errore significativi, sia sul costo di competenza sia sulla corretta esposizione delle poste di rettifica. Una riconciliazione sistematica tra i piani di ammortamento finanziario forniti dal locatore e i valori contabilizzati è lo strumento più efficace per ridurre tali rischi.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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