
La relazione di revisione è il documento con cui il revisore comunica pubblicamente l’esito del proprio lavoro. È indirizzata ai soci, è allegata al fascicolo di bilancio e rappresenta il punto di arrivo di tutte le procedure svolte nel corso dell’incarico. La sua struttura e il suo contenuto sono disciplinati dall’ISA Italia 700 e dai principi connessi.
La data della relazione
La relazione deve essere datata non prima del momento in cui il revisore ha ottenuto elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio, inclusa la verifica che il bilancio sia stato approvato dagli amministratori e che le attestazioni della direzione siano state ricevute.
Sul piano operativo, l’art. 2429 c.c. stabilisce che il progetto di bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del revisore, deve essere messo a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Questo termine non è casuale: serve a garantire ai soci il tempo necessario per esaminare il fascicolo prima di essere chiamati ad approvarlo. Ne consegue che la relazione di revisione è normalmente datata 15 giorni prima della prima convocazione dell’assemblea, indipendentemente dal fatto che l’approvazione avvenga poi in prima o in seconda convocazione — ciò che rileva è la data della prima, non quella in cui l’assemblea si tiene effettivamente. I soci possono rinunciare espressamente a tale termine, ma in assenza di rinuncia formale il rispetto dei 15 giorni è un obbligo che il revisore deve tenere presente nella pianificazione della propria attività.
La struttura
La relazione segue una struttura standardizzata, articolata in paragrafi con funzioni distinte:
La relazione si chiude con data, luogo e firma del revisore, elementi che ne completano la validità formale e ne fissano il perimetro temporale di riferimento.
I possibili giudizi
La relazione può concludersi con giudizi di natura diversa — positivo, con rilievi, negativo o con impossibilità di esprimere un giudizio — ciascuno con presupposti e conseguenze specifiche. È un tema che merita un approfondimento dedicato: lo affronteremo nel prossimo mese.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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