
Prima di emettere la relazione e prima che il bilancio venga sottoposto all’approvazione dei soci, il revisore deve assicurarsi che il processo societario di formazione e convocazione si sia svolto nel rispetto delle previsioni del codice civile. La verifica non è un mero adempimento formale: la corretta sequenza degli atti societari è un presupposto della validità dell’approvazione stessa e, di riflesso, della cornice in cui si colloca la relazione di revisione.
Cosa il revisore deve avere agli atti
Per chiudere l’incarico e datare la propria relazione, il revisore acquisisce e conserva tra le carte di lavoro:
Approvazione entro 120 o 180 giorni
Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può prevedere l’estensione a 180 giorni quando ricorrono particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società, oppure nel caso di redazione del bilancio consolidato. In questa ipotesi il revisore deve avere agli atti il verbale del CdA (o la delibera dell’AU) che decide di avvalersi del maggior termine, motivando le ragioni; la stessa motivazione deve essere riportata in Nota integrativa e — coerentemente — richiamata dal revisore nei richiami d’informativa della propria relazione.
Il rispetto del termine di 15 giorni e la rinuncia da parte dei soci
L’art. 2429 c.c. stabilisce che il progetto di bilancio, corredato delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore, debba essere depositato presso la sede sociale e messo a disposizione dei soci entro il termine dei 15 giorni precedenti l’assemblea. La relazione di revisione, di conseguenza, è normalmente datata 15 giorni prima della prima convocazione dell’assemblea, indipendentemente dal fatto che l’approvazione avvenga in prima o in seconda convocazione.
Il termine è posto a tutela dei soci e può essere oggetto di rinuncia espressa: in presenza di una rinuncia ai termini sottoscritta dalla totalità dei soci e conservata agli atti, l’assemblea può essere convocata in tempi più ravvicinati, con la relazione di revisione datata più a ridosso della stessa. Senza tale evidenza documentale, il rispetto del termine ordinario resta un obbligo da rispettare nella pianificazione delle attività di chiusura.
Nelle PMI, dove i tempi tra chiusura dell’esercizio e assemblea sono spesso compressi, una pianificazione condivisa con la società già nelle settimane precedenti consente di gestire ordinatamente la sequenza degli atti, riducendo il ricorso emergenziale alla rinuncia dei termini e garantendo la piena regolarità formale del processo di approvazione.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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