
La valutazione delle partecipazioni è una delle aree più delicate del bilancio, perché unisce un dato di natura contabile — il valore di iscrizione — a una componente di stima legata alle prospettive economiche e finanziarie dell’impresa partecipata. Il quadro di riferimento è dato dall’art. 2426 c.c. e dall’OIC 21, integrato dall’OIC 9 per quanto attiene alle perdite durevoli di valore.
Classificazione: il primo nodo da sciogliere
Prima ancora del criterio di valutazione, il revisore verifica la corretta classificazione della partecipazione in bilancio. La distinzione tra:
La classificazione non è una mera questione di voci, ma incide sui criteri di valutazione applicabili. La destinazione economica risulta dalla volontà degli amministratori e dai comportamenti gestionali concreti, che il revisore valuta sulla base delle delibere, della documentazione di acquisto e della coerenza con la strategia aziendale.
I criteri di valutazione: costo e patrimonio netto
Per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, il criterio ordinario è il costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori. In presenza di partecipazioni in società controllate o collegate, l’art. 2426 n. 4 c.c. consente in alternativa l’utilizzo del metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni in altre imprese — quelle che non integrano i requisiti di controllo o collegamento — devono invece essere valutate esclusivamente al costo: per queste il metodo del PN non è praticabile.
Le differenze tra i due metodi non sono solo tecniche ma anche sostanziali:
Un principio operativo da tenere sempre presente è quello dell’omogeneità per categorie: la scelta del criterio di valutazione deve essere applicata in modo coerente all’interno della stessa categoria di partecipazioni. Non è ammesso, ad esempio, valutare una società controllata al costo e un’altra società controllata al patrimonio netto: la scelta opera a livello di classe e non di singola partecipazione, a garanzia della comparabilità e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, il criterio è il minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
La perdita durevole di valore
L’aspetto su cui si concentra maggiormente l’attenzione del revisore è la verifica dell’eventuale perdita durevole di valore. Il valore di iscrizione deve essere ridotto quando emergono elementi che indicano una riduzione duratura del valore della partecipazione, non riconducibile a oscillazioni temporanee.
Le procedure del revisore in questa fase includono:
Se le condizioni che hanno determinato la svalutazione vengono meno, l’OIC 21 prevede il ripristino di valore, nei limiti del costo originario.
Le situazioni più delicate
Particolare attenzione meritano le partecipazioni in società con patrimonio netto negativo o con risultati strutturalmente in perdita: in questi casi il revisore valuta non solo l’adeguatezza della svalutazione, ma anche la presenza di eventuali obblighi di copertura delle perdite da parte della partecipante, che potrebbero richiedere l’iscrizione di un fondo per rischi e oneri.
Nelle PMI, dove le partecipazioni sono spesso legate a operazioni di gruppo, ad acquisizioni storiche o a investimenti strategici risalenti, una revisione periodica delle stime e una documentazione strutturata delle valutazioni rappresentano la principale tutela contro il rischio di sovrastima dell’attivo patrimoniale.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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