
Il decreto 84/2026 ha disciplinato il cosiddetto “contributo di entità significativa” a carico dello Stato, introducendo specifici obblighi di verifica e di comunicazione in capo agli organi di controllo dei soggetti beneficiari. Si tratta di una novità rilevante, che amplia il perimetro delle responsabilità del revisore e del collegio sindacale e richiede un presidio metodologico già nelle prime fasi di applicazione.
Quando scatta l’obbligo
Il contributo si qualifica come “di entità significativa” quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
In presenza di tali soglie, l’impresa beneficiaria rientra nel perimetro del decreto e l’organo di controllo è chiamato ad attivare le verifiche previste.
Cosa deve verificare l’organo di controllo
I collegi di revisione e i collegi sindacali — anche in forma monocratica — delle imprese beneficiarie sono tenuti a svolgere apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che:
Si tratta di verifiche che combinano una componente documentale — la ricostruzione amministrativo-contabile della destinazione delle somme — e una componente di merito sulla coerenza tra le finalità del contributo e l’effettiva esecuzione del progetto.
La relazione al MEF: tempistiche e conseguenze
L’esito delle verifiche deve essere formalizzato in una relazione da trasmettere al MEF. Il primo obbligo di legge decorre dai contributi incassati nel corso del 2025: la relazione dovrà essere inviata entro una scadenza che ad oggi non è ancora stata definita, in attesa delle disposizioni attuative. Per i contributi incassati nel 2026, la scadenza è invece fissata al 30 aprile 2027.
Il mancato invio della relazione non è un’omissione neutra: la sua assenza verrà valutata ai fini dell’eventuale ammissione del soggetto beneficiario all’erogazione di contributi pubblici — o del medesimo contributo, qualora previsto — nelle annualità successive.
Considerazioni operative
Per gli organi di controllo, l’entrata in vigore del decreto comporta la necessità di strutturare per tempo un percorso di verifica documentato, con carte di lavoro dedicate, riconciliazioni puntuali tra contributo ricevuto e progetto realizzato e tracciabilità delle evidenze raccolte. Nelle imprese che ricevono contributi pubblici in misura significativa questo presidio diventa parte integrante dell’attività ordinaria dell’organo di controllo.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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