
Per le imposte correnti, il percorso parte sempre dalla comprensione del regime fiscale (ordinario, consolidato, trasparenza, ecc.) e da un conteggio rilasciato dal cliente o più spesso dal commercialista che definisca le imposte correnti, anticipate e differite di competenza. In dichiarazione dei redditi, poi, va verificata la coerenza con la contabilità: reddito imponibile, variazioni in aumento e in diminuzione, aliquote Ires ed Irap applicate. Va poi confrontato il debito/credito risultante con i versamenti effettuati (F24) e con il saldo in bilancio.
Il revisore acquisisce o ricostruisce autonomamente il prospetto completo delle differenze temporanee tra valori contabili e valori fiscali delle attività e delle passività. Il prospetto deve essere articolato per singola categoria di differenza e deve indicare, per ciascuna voce: l’origine della differenza, il saldo iniziale, i movimenti dell’esercizio (nuove differenze originate e riversamenti), il saldo finale, e il corrispondente effetto fiscale.
Una verifica aritmetica obbligatoria riguarda la coerenza tra stato patrimoniale e conto economico. La variazione netta tra le attività per imposte anticipate e il fondo imposte differite (saldo finale meno saldo iniziale) deve corrispondere esattamente all’importo iscritto nella voce “imposte anticipate e differite” del conto economico.
L’OIC 25 richiede una specifica informativa in nota integrativa, la cui adeguatezza deve essere verificata dal revisore. In particolare, devono essere presenti:
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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