
Il revisore, in quanto soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs. 231/2007, deve valutare il rischio antiriciclaggio e vigilare sulle operazioni anomale. Dopo aver identificato il cliente e il titolare effettivo e valutato il rischio, il revisore predispone il fascicolo antiriciclaggio, prima dell’accettazione dell’incarico, di regola al momento della sottoscrizione da parte del cliente della lettera di incarico e comunque non oltre la data del verbale di assemblea di nomina.
In costanza di incarico vanno monitorate con attenzione le voci più a rischio, quali il mastrino della cassa, eventuali finanziamenti da terzi ricevuti o finanziamenti a terzi effettuati: il revisore deve verificare le valide ragioni economiche e giuridiche delle operazioni e, in caso di anomalie riscontrate, richiedere chiarimenti e documentazione integrativa al cliente. Se l’anomalia non risulta giustificabile, il revisore deve valutare senza ritardo l’invio della Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’UIF, restando fermo il divieto di informare il cliente o terzi dell’avvenuta segnalazione (divieto di tipping-off).
Se, inoltre, nel corso dell’incarico emergono nuove fattispecie (quali, ad esempio, la variazione della compagine sociale o dell’organo amministrativo), il revisore, non appena ne viene a conoscenza, deve aggiornare il fascicolo antiriciclaggio e aggiornare il profilo di rischio del cliente. Tutta la documentazione relativa all’analisi svolta in costanza dell’incarico di revisione legale dei conti deve essere conservata per un periodo di 10 anni.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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