
La prima verifica sulla contabilizzazione delle rimanenze di opere in corso riguarda le commesse di durata infrannuale e le commesse di durata ultrannuale, ossia con durata contrattuale non superiore o superiore ai 12 mesi, poiché è proprio questa differenza a determinare, secondo il principio contabile OIC 23, il criterio di valutazione da applicare, con conseguenze che si riflettono sia sul piano contabile sia su quello fiscale. E’ consigliabile utilizzare due conti contabili distinti per distinguere le rimanenze di opere infrannuali da quelle ultrannuali.
Il revisore dovrà verificare l’attendibilità delle stime di avanzamento sottostanti, tipicamente basate su perizie tecniche, computi metrici, stati di consistenza o altre risultanze extracontabili, assicurandosi che riflettano correttamente lo stato reale di esecuzione dell’opera in termini di costi sostenuti rispetto ai costi totali previsti o di altre metodologie di misurazione dell’avanzamento fisico-tecnico ammesse dall’OIC 23 (ore lavorate, unità consegnate, misurazione fisica del lavoro svolto). Un aspetto spesso più delicato, riguarda l’impatto sui costi totali previsti. Nel metodo cost-to-cost, la percentuale di avanzamento si calcola rapportando i costi già sostenuti ai costi totali che si prevede di sostenere per completare l’opera: un ritardo comporta quasi sempre un incremento di questi ultimi, per effetto della proroga dei tempi di cantiere, di eventuali penali contrattuali o dei costi di rimobilitazione di mezzi e personale che possono avere effetti anche sulla valutazione fatta delle rimanenze iscritte a bilancio.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la nota integrativa, che deve dare conto in modo chiaro delle scelte compiute dall’azienda per entrambe le tipologie di commessa: occorre spiegare quale metodo di valutazione sia stato utilizzato per ciascuna categoria, segnalare eventuali variazioni significative rispetto all’esercizio precedente ed evidenziare i rischi connessi alle commesse stesse, come contenziosi in corso, commesse che si prevede chiuderanno in perdita o incertezze nelle stime di completamento.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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