
Quando nell’impresa è presente un Collegio Sindacale (o un Sindaco Unico), il revisore non opera in isolamento: tra i due organi di controllo si instaura un flusso informativo reciproco, essenziale per la qualità complessiva del sistema di controllo. L’art. 2409-septies c.c. impone ai due organi di scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per i rispettivi compiti. I principi di revisione precisano poi come farlo: il riferimento cardine è l’ISA Italia 260, che disciplina la comunicazione con i responsabili delle attività di governance — categoria in cui rientra il collegio sindacale.
Il revisore non si limita a comunicare, deve anche ascoltare. In fase di pianificazione e durante il lavoro:
Il revisore deve informare il collegio principalmente sulla portata e la tempistica pianificate del lavoro, incluse le aree di rischio significativo, e sugli aspetti significativi emersi: valutazioni sulle pratiche contabili e sulle stime, difficoltà incontrate con la direzione, errori non corretti (ISA Italia 450), questioni discusse con gli amministratori.
Deve, infine, portare all’attenzione del collegio, anche durante l’esercizio:
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la nostra policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.