
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali tecnologici, inclusi quelli riconducibili ai paradigmi 4.0 e 5.0, è classificato tra i contributi in conto impianti ai sensi dell’OIC 16. Tali contributi possono essere rilevati in bilancio solo quando la loro acquisizione è divenuta definitiva, ovvero quando sussiste la certezza del diritto all’agevolazione.
Dal punto di vista contabile, la rilevazione può avvenire secondo due metodi alternativi:
Metodo indiretto: rilevazione in A5 “altri ricavi e proventi” e ripartizione della quota di competenza mediante risconti passivi.
Metodo diretto: imputazione del contributo a riduzione del costo del cespite cui si riferisce.
Nel 2025 e nei primi mesi del 2026, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, il revisore è stato chiamato a rilasciare la certificazione del sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza con la documentazione amministrativa predisposta dall’impresa. Per le società soggette a revisione legale, tale certificazione doveva essere rilasciata esclusivamente dal revisore incaricato, come previsto dalla normativa.
La certificazione contabile non riguarda invece:
· l’ammissibilità tecnologica degli investimenti;
· la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.
Il ruolo del revisore si è concentrato sulla ricostruzione documentale, sulla coerenza amministrativo–contabile e sulla corretta rappresentazione del credito d’imposta in bilancio, elementi essenziali per garantire una rendicontazione conforme alla normativa e tecnicamente sostenibile
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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