
La valutazione della continuità aziendale rappresenta l’elemento di raccordo tra gli obblighi informativi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e il giudizio che il revisore è chiamato a esprimere ai sensi dell’ISA 570. Dopo aver individuato eventuali segnali rilevanti, il revisore deve verificare che gli amministratori valutino le circostanze emerse e predispongano le informazioni necessarie a supporto dell’assunzione di continuità. L’ISA 570 richiede che tali assunzioni siano ragionevoli, documentate e coerenti con le evidenze disponibili, e che l’informativa in Nota integrativa descriva in modo trasparente l’eventuale presenza di incertezze significative.
Nel caso in cui il revisore abbia trasmesso nei tempi una segnalazione ai sensi del CCII e gli amministratori abbiano fornito una risposta adeguata, accompagnata dalla documentazione necessaria a supporto delle ipotesi prospettiche, la continuità aziendale può essere valutata sulla base di piani finanziari attendibili e di un quadro informativo completo. In tali circostanze, qualora permangano incertezze significative ma l’informativa risulti appropriata, la relazione di revisione potrà contenere un richiamo di informativa, senza modificare il giudizio.
Se invece la segnalazione è stata effettuata ma gli amministratori non rispondono, rispondono in modo insufficiente oppure non producono la documentazione necessaria per supportare l’assunzione di continuità, il revisore potrebbe trovarsi nell’impossibilità di ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati. In questo caso l’ISA 570, in combinato con l’ISA 705, prevede che la limitazione informativa possa tradursi in un giudizio con rilievi o, nei casi più gravi, in una impossibilità di esprimere un giudizio. La mancata risposta degli amministratori non trasferisce responsabilità sul revisore, che, avendo effettuato la segnalazione nei termini previsti, ha adempiuto ai propri obblighi previsti dal CCII.
Una situazione diversa riguarda il caso in cui il revisore non segnali nei tempi un segnale rilevante emerso durante la revisione. In questo scenario egli non ha attivato il processo previsto dall’art. 25‑octies CCII e, in caso di successivo deterioramento della continuità, potrebbe essere chiamato a rispondere della mancata attivazione del flusso informativo previsto dalla normativa. La valutazione della continuità, inoltre, risulterebbe priva di un elemento essenziale richiesto dal quadro normativo complessivo.
La corretta interazione tra CCII e ISA 570 è quindi un passaggio determinante per la qualità del bilancio: la segnalazione attiva il processo informativo, la risposta degli amministratori ne determina la completezza e il revisore, in base alle evidenze raccolte, formula un giudizio coerente con la trasparenza e l’adeguatezza dell’informativa sulla continuità aziendale.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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