
La chiusura dell’esercizio non coincide con la fine del lavoro di revisione. Tra la data di riferimento del bilancio e quella di emissione della relazione del revisore, possono verificarsi eventi capaci di modificare in modo significativo la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.
L’OIC 29 individua delle tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Le prime due sono quelle che guidano il lavoro del revisore:
Sul piano delle procedure di revisione, l’ISA Italia 560 richiama la stessa distinzione concettuale, identificando due tipologie di eventi successivi: “quelli che forniscono evidenza di condizioni che esistevano alla data di riferimento del bilancio” e “quelli che forniscono evidenza di condizioni che sono emerse successivamente alla data di riferimento del bilancio.”
Le procedure del revisore in questa fase includono l’analisi dei verbali degli organi sociali, la lettura della corrispondenza rilevante, il confronto con la direzione su fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura e la verifica degli incassi e dei pagamenti significativi del periodo successivo.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i fatti conosciuti dopo la data della relazione: se il revisore viene a conoscenza di un fatto rilevante successivamente alla firma, ma prima dell’approvazione del bilancio, è tenuto a valutarne l’impatto e, se necessario, a richiedere modifiche al bilancio o all’informativa. Se gli amministratori non intervengono, il revisore deve considerare le conseguenze sulla propria relazione.
Nelle PMI, dove i tempi tra chiusura e approvazione del bilancio possono essere compressi e la comunicazione con gli organi sociali meno strutturata, questa fase richiede particolare attenzione. Un dialogo proattivo con la direzione nelle settimane successive alla chiusura è lo strumento più efficace per garantire che nessun evento rilevante rimanga privo di adeguata considerazione.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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