
Con la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), ai commi da 427 a 436 dell’articolo 1, è stata disciplinata la nuova misura dell’iperammortamento sugli investimenti in beni strumentali tecnologici. Per il revisore, l’aspetto centrale non è soltanto la corretta rappresentazione contabile del cespite agevolato — questione peraltro semplice, dato che l’agevolazione opera in via extra-contabile come variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi — ma soprattutto il rilascio della certificazione contabile richiesta dalla normativa e la verifica dell’inerenza dei costi rispetto all’attività dell’impresa.
La certificazione del revisore
Sulla scia di quanto già previsto per il credito d’imposta nei piani Transizione 4.0 e 5.0, la nuova disciplina dell’iperammortamento conferma il ruolo del revisore come soggetto certificatore delle spese sostenute ai fini dell’agevolazione. Per le società sottoposte a revisione legale, la certificazione deve essere rilasciata dal revisore incaricato della revisione del bilancio.
La certificazione contabile attesta:
La certificazione contabile non riguarda invece l’ammissibilità tecnologica dell’investimento né il rispetto degli eventuali obiettivi tecnico-funzionali richiesti dalla norma, profili che restano di competenza del perito o dell’attestatore tecnico.
La verifica dell’inerenza del costo
Uno dei profili più delicati nell’attività certificativa è la verifica dell’inerenza del costo all’attività d’impresa. L’inerenza è un principio cardine della fiscalità d’impresa e richiede che il costo sia funzionalmente collegato all’esercizio dell’attività e idoneo a produrre ricavi imponibili. Per il revisore certificatore, questo significa accertare che il bene agevolato:
La verifica dell’inerenza non è un giudizio di merito sull’opportunità economica dell’investimento, ma un riscontro di coerenza funzionale tra il bene agevolato e l’attività esercitata. È un’area in cui le carte di lavoro del revisore devono documentare puntualmente le evidenze raccolte, perché in caso di controllo l’inerenza è uno dei primi profili messi in discussione dall’Amministrazione finanziaria.
Differenze rispetto al credito d’imposta
Pur condividendo con il credito d’imposta il presidio certificativo del revisore, l’iperammortamento si distingue su due piani: dal punto di vista contabile, non genera scritture in bilancio (il bene è iscritto al costo ordinario e ammortizzato secondo i criteri OIC 16, mentre il credito d’imposta era classificato come contributo in conto impianti ai sensi dello stesso OIC 16); dal punto di vista fiscale, l’agevolazione si realizza interamente come variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, senza generare un credito utilizzabile in compensazione, ma riducendo le imposte correnti da accantonare in bilancio. Per il revisore certificatore, di conseguenza, l’attenzione si concentra in modo ancora più marcato sulla documentazione di supporto e sull’inerenza.
Considerazioni operative
Per le imprese beneficiarie, la strutturazione tempestiva della documentazione di supporto — contratti, fatture, perizie tecniche, attestazioni di interconnessione, evidenze gestionali dell’utilizzo del bene — è il presupposto per ottenere agevolmente la certificazione. Per il revisore, definire fin dalle prime fasi del rapporto le evidenze attese e i criteri di verifica consente di rilasciare una certificazione tecnicamente solida e difendibile in caso di successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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