
La certificazione contabile richiesta ai fini dell’iperammortamento presenta alcuni profili di attenzione che il revisore deve tenere presenti fin dall’avvio dei controlli.
La certificazione ha natura strettamente contabile e non assorbe nessun altro degli adempimenti previsti dal decreto MIMIT 7 maggio 2026.
Ad oggi è possibile presentare sulla piattaforma GSE solo le prime due comunicazioni, si attende a brevissimo la apertura di tutte le funzionalità del portale.
Uno tra i principali aspetti critici della certificazione riguarda, nel leasing, la distinzione tra il costo agevolabile (sostenuto dal locatore) e i canoni pagati dall’utilizzatore, con la maggiorazione applicabile alla sola quota capitale: una lettura superficiale del piano di ammortamento può portare a errori di quantificazione: ai fini del revisore è indispensabile essere in possesso anche del contratto di locazione finanziaria.
Infine, la coerenza documentale tra fatture (tracciato XML) e scritture contabili richiede una verifica incrociata puntuale, sia per quanto riguarda la dicitura esposta in fattura sia per quanto riguarda la corretta rilevazione nei libri contabili.
Un confronto coi dati della perizia tecnica può essere utile per capire la natura e l’inerenza dell’investimento agevolabile.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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