
L’OIC 25 ci viene in soccorso
Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare spesso di “crediti d’imposta” e degli incentivi ad essi connessi; è necessario che le imprese pongano attenzione alla rilevazione contabile conseguente a tali disposizioni. Il credito d’imposta spetta a patto che vengano rispettate alcune condizioni individuate, dettagliatamente, per ciascuna disposizione.
Da un punto di vista prettamente contabile l’OIC 25 “Imposte sui redditi” precisa che i crediti d’imposta, se qualificati come tali dalla normativa, vengano contabilizzati nella voce C.II.5- bis “Crediti tributari” dello stato patrimoniale con contropartita, in avere, la voce 20 del conto economico, a riduzione delle imposte d’esercizio. Se l’utilizzo avviene in più esercizi, la voce “Crediti tributari” resta iscritta nello stato patrimoniale e si utilizza in contropartita dei debiti.
La nota integrativa deve contenere apposita informativa se l’effetto risulta rilevante.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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