
Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/2020 fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancio”).
Premesso che il contributo viene rilasciato alle imprese che determinano il reddito sulla base delle disposizioni del TUIR, a patto che i ricavi del periodo di imposta dell’esercizio precedente non abbiano superato i 5 milioni di euro, l’AdE chiarisce che si tratta di un contributo riconosciuto ad integrazione del mancato reddito generato a fronte delle conseguenze economiche-finanziarie della crisi da Covid-19.
Chiarito, dunque, che si tratta di un contributo in conto esercizio, vediamo come i principi contabili trattano tale iscrizione e per fare questo facciamo riferimento all’OIC 12, il quale precisa che tale contributo deve essere iscritto nella voce “A.5 Altri Ricavi”, con indicazione separata rispetto ad altre voci. A tal proposito si sottolinea che, se rilevante, è bene dare informativa anche in nota integrativa trattandosi di una componente di ricavo non ricorrente.
In ultimo si evidenzia che, per il principio della competenza, tali contributi vengono rilevati nell’esercizio in cui si ha il diritto di percepirli, il che significa che può avvenire anche in esercizi successivi a quelli di riferimento.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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