
disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio
La bozza del documento interpretativo 9 deIl’OIC precisa che i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La Legge di bilancio interviene sull’art.6 del DL 23/2020 che sospendeva alcune disposizioni del Codice Civile fino al 31/12/2020, modificandolo.
La nuova legge finanziaria consente di effettuare la copertura delle perdite 2020 entro il termine di 5 anni, ossia entro il 2025, con l’obbligo quindi da parte delle assemblee che approveranno il bilancio di questo esercizio di provvedere a coprire le perdite generate nel corso dell’esercizio 2020 e di deliberare conseguentemente in merito alle azioni sul capitale.
Rimane in ogni caso l’esigenza, per l’esercizio 2020, di convocare le assemblee “senza indugio” alle quali spetteranno le decisioni a riguardo.
L’informativa in nota integrativa dei bilanci 2020, in questo contesto, diventa elemento cruciale per fornire le specifiche indicazioni riguardanti il Patrimonio Netto e la sua movimentazione.
Per beneficiare dell'Iperammortamento sui beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, la normativa richiede, oltre alla perizia tecnica, una certificazione contabile rilasciata da una società di revisione (art. 7, D.M. Mimit 7 maggio 2026).
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