
La Cassazione ribadisce
La Cassazione con sentenza n.10.10.2022 n. 29406/2022, correttamente ravvisando l’ipotesi disciplinata dalla lettera c) dell’art. 2399 c.c., sentenzia che non possono essere eletti alla carica di sindaco non solo coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ma anche “da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l’indipendenza”.
La Corte ha sottolineato che chi svolge in modo continuativo prestazioni di consulenza sull’oggetto che deve essere controllato da parte del collegio sindacale e sia comunque titolare di un rapporto di natura patrimoniale, si trova in una situazione che compromette in radice la sua imparzialità e indipendenza; la ratio sottesa alla causa di ineleggibilità risiede infatti nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, così che la compromissione dell’indipendenza del sindaco sussiste non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando l’attività di consulenza sia prestata, come nel caso in esame, da un socio o collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco (v. al riguardo Cass. n. 9392/2015).
Si afferma pertanto che è ineleggibile il sindaco di una società, che fa parte dello studio associato, detenendo una quota di partecipazione o prestando lo stdio consulenza al soggetto controllato.
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